LO STATUTO
ARTICOLO 1
Esiste da novant’anni il sodalizio corale mortarese denominato “Schola Cantorum di S. Lorenzo” e, dal 1970, “Corale Laurenziana”, fondato nel 1920 da Mons. Luigi Dughera, allora prevosto della Basilica di S. Lorenzo Martire in Mortara (PV).
Con la volontà di perseverare nell’attività musicale e culturale che gli è storicamente e tradizionalmente propria, al servizio non solo della Comunità Parrocchiale di S. Lorenzo, ma dell’intera Comunità Civile, sulla scorta delle preziose esperienze artistiche attestate dai musicisti, direttori e organisti che si sono succeduti alla sua Direzione, il gruppo assume oggi veste giuridica.
E’ dunque costituita in data 15 Marzo 2011 un’Associazione Culturale Musicale no profit, denominata ASSOCIAZIONE CORALE LAURENZIANA con sede legale in MORTARA, presso i locali della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, in P.zza Monsignor Dughera, n. 7.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apolitica e apartitica.
ARTICOLO 2
L’Associazione intende:
a. operare per la promozione e la diffusione della cultura musicale in particolare sul territorio, predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, l’attivazione e la gestione di attività volte all’educazione corale, vocale e musicale, oltre che nell’ambito della Parrocchia di S. Lorenzo e in collaborazione con essa, anche con il Comune di Mortara e altri enti pubblici o privati;
b. Produrre, allestire e rappresentare concerti e manifestazioni artistiche di contenuto musicale;
c. favorire e organizzare manifestazioni culturali, musicali, cinematografiche, quali concerti, rassegne, festival, musicals, conferenze, incontri destinati all’ascolto e alla conoscenza di autori e opere della letteratura musicale, concorsi, premi, saggi, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
d. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
e. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la musica. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni e/o accordi con studi di registrazione, associazioni/società o privati operanti nel settore, parrocchie, comuni, assessorati provinciali e/o regionali, nonché service audio-luci, al fine di ottimizzare e rendere proficue le opportunità e le occasioni di tali attività artistico - musicali;
f. proporsi come luogo di incontro e di condivisione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente.
ARTICOLO 3
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in convenzione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
c. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
d. erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione;
e. avvalersi del contributo di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
f. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
g. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
h. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
j. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
ARTICOLO 4
Il Patrimonio dell’Associazione è composto:
a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
b. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
d. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
e. dai proventi derivanti dalle prestazioni attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l’Associazione partecipa;
f. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
g. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
E’ posto il divieto, durante la vita dell’Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.
L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione, ai fini fiscali, si dichiara ente non commerciale.
ARTICOLO 5
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, gli Enti Pubblici e Privati, Società o Associazioni che intendano concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.
I soci ordinari e fondatori hanno diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi ed al rispetto del regolamento dell’associazione medesima.
I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori
Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, contribuiscano e si impegnino al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipino alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori, coloro che, con la propria opera o con conferimenti in denaro coadiuvano i soci nella realizzazione degli scopi sociali
Chi intende associarsi deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta, che comporta l’accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.
Per quanto riguarda i soci ordinari, la decisione del Consiglio Direttivo sarà preceduta, comunque, da una prova di canto, tenuta dal Direttore o dall’Organista, al fine di stabilire l’intonazione dell’aspirante socio, la sua maturità ed estensione vocale, nonché la sua collocazione all’interno dei settori vocali.
L’esaminatore provvederà a consegnare i risultati al Consiglio Direttivo che deciderà in merito all’ammissione anche avvalendosi dei risultati raggiunti.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a. morte;
b. dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
c. radiazione, per mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
d. espulsione per allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi e/o conferimenti versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale; allo stesso modo non possono vantare alcuna pretesa sulle quote, contributi, conferimenti e/o sui beni societari gli eredi del socio defunto.
Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, al Presidente che entro quindici giorni convocherà l’assemblea per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende l’efficacia dell’esclusione. Sul ricorso decide, in via definitiva, l’assemblea.
ARTICOLO 6
L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti in nessun caso al socio.
ARTICOLO 7
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea Generale dei soci,
b. il Consiglio Direttivo,
c. il Presidente,
d. il Vicepresidente
e. Il collegio dei revisori.
Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive.
a) L'Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato.
I soci ordinari, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. Nelle assemblee ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.
L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzodei soci con diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante spedizione di mail, inserzione sul sito web o affissione presso la sede dell’Associazione che deve avvenire almeno 7 giorni prima rispetto alla data dell’assemblea. In casi di particolare urgenza tali termini possono essere ridotti sino a tre giorni prima della data dell’assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
· discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere;
· ridefinisce l’organico annuale della Corale Laurenziana
· elegge i membri non di diritto del Consiglio Direttivo e i revisori contabili;
· fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
· approva i regolamenti interni;
· delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.
Ogni votazione deve essere palese. E’ ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per l’elezione delle cariche sociali.
L'Assemblea Straordinaria dei Soci:
· delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.
· delibera inoltre, in ordine ai ricorsi presentati dai soci esclusi nonché sulla dichiarazione di incapacità ed espulsione del direttore di corale e dell’organista
· delibera infine, su ogni altra questione non rientrante nelle competenze dell’assemblea ordinaria e che il consiglio direttivo intenda sottoporre.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quanto previsto dall’art. 10 del presente statuto.
b) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) membri, tra i quali:
Un presidente, nella persona del Parroco “pro-tempore” della parrocchia di S. Lorenzo in Mortara
Un vicepresidente
Un segretario
Un tesoriere
Sono membri di diritto:
Il parroco “pro tempore” della Parrocchia di San Lorenzo in Mortara, Presidente di diritto del Consiglio Direttivo
Il direttore della Corale Laurenziana
L’organista della Corale laurenziana
I membri non di diritto vengono eletti nel corso dell’ assemblea ordinaria elettiva:
quattro cantori, eletti singolarmente dai componenti del proprio settore vocale (soprani, contralti, tenori, bassi)
un membro eletto nell’ambito di una rosa di almeno 2 (due) nomi proposti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Lorenzo in Mortara
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge poi al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere scegliendo tra tutti i membri di diritto e non.
Il direttore e l’organista restano in carica sino a quando non si renderà necessaria la loro sostituzione per morte, dimissioni, incapacità o per espulsione a causa di gravi fatti commessi dai medesimi che possano compromettere la serenità dell’andamento associativo ed il raggiungimento dello scopo sociale.
Nei casi di morte o dimissioni, il Consiglio direttivo provvederà al più presto alla loro sostituzione vagliando le candidature pervenute.
Sulla dichiarazione di incapacità e sulla espulsione decide l’assemblea straordinaria su proposta del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri non di diritto non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.
La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile della redazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Il tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione;
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo:
- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- cura il conseguimento degli interessi statutari e dei soci dell’Associazione;
- provvede alla compilazione dei regolamenti interni che verranno poi sottoposti all’assemblea per l’approvazione;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- delibera sull’ammissione o esclusione dei soci;
- delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione.
Può inoltre:
- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;
- proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.
Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi o finanziamenti accordati.
Tutti i membri del Consiglio direttivo, ad eccezione del Presidente, nella persona del Parroco “pro-tempore” della Parrocchia di S. Lorenzo in Mortara, possono decadere per morte, dimissioni, incapacità o espulsione a causa di gravi fatti commessi dai medesimi che possano compromettere la serenità dell’andamento associativo ed il raggiungimento dello scopo sociale.
Sulla dichiarazione di incapacità e sulla espulsione decide l’assemblea straordinaria su proposta del Consiglio direttivo.
In caso di mancanza di uno dei componenti del Consiglio direttivo nominati dall’Assemblea Ordinaria elettiva entrerà in Consiglio:
- il primo cantore non eletto del settore vocale a cui apparteneva il membro venuto a mancare (nel caso si tratti della mancanza di uno dei quattro membri cantori); oppure
- il membro non eletto tra i 2 (due) proposti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.
c) Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che, in casi di urgenza, si rivelassero necessarie.
Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
d) Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell’espletamento dell’incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.
e) Il collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori si compone di tre membri nominati dall’Assemblea tra i Soci e dura in carica 5 anni. Ciascun componente non può essere rieletto per più di due volte consecutive.
E’ di competenza dei Revisori:
· il controllo sulla gestione dell’Associazione;
· il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
· la presentazione all’Assemblea dei Soci delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.
ARTICOLO 8
L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
Almeno 5 giorni prima dell’assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.
Nella stessa sede dovrà essere approvato anche un bilancio preventivo per l’anno successivo.
ARTICOLO 9
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.
ARTICOLO 10
L’assemblea straordinaria decide a maggioranza assoluta dei soci sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.
ARTICOLO 11
Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.